La vicenda è nota ed ha anche avuto notevole eco sulla stampa. Come si ricorderà, in data 15.10.2010 era stato pubblicato sul BUR Calabria n. 41, l'avviso pubblico "per aiuti alle imprese attraverso la concessione di borse lavoro, di incentivi occupazionali sotto forma di integrazione salariale e formazione continua come adattamento delle competenze", collegato al POR Calabria FSE 2007/2013. Lo scopo dell'iniziativa regionale, animata indubbiamente da nobili intenti, era quello di erogare incentivi occupazionali alle imprese, attraverso l'erogazione di una borsa lavoro per talune categorie di lavoratori. L'ammontare complessivo dei fondi destinati a tale procedura era di circa 105 milioni di Euro. L'avviso pubblico prevedeva che le domande andavano presentate, a pena di inammissibilità, con raccomandata A/R a mezzo dei servizi postali abilitati, e che la data e l'orario di spedizione sarebbero state valutate ai fini dell'istruttoria. A questo punto la Fondazione, conscia dell'importante opportunità offerta dal bando regionale, partecipava alla procedura, rispettando pedissequamente le sue prescrizioni. Spediva, quindi, la propria domanda di partecipazione, tempestivamente, il primo giorno utile, alle ore 8, ovverosia all'apertura degli uffici postali.
Tuttavia, pur avendo diritto all'ammissione al finanziamento richiesto, la Fondazione non risultava inserita né tra le 988 aziende ammesse, né tra le 97 escluse. L'elemento stupefacente della vicenda è che le (sole) 1.085 domande "valutate" dalla Regione erano state inviate tutte il primo giorno utile, in uno spazio di tempo di sette minuti e 20 secondi, ovvero tra le ore 0.00.00 e le ore 0.07.20: roba da guiness dei primati. Emergeva che l'ammissione di tali aziende era dipesa solo ed esclusivamente dall'orario di invio della domanda di partecipazione, avvenuto in piena notte (nei primi minuti dopo la mezzanotte).
A questo punto la Fondazione, assistita dall'Avv. Giorgio Vizzari, proponeva ricorso al TAR. Nella sentenza n. 1048/13, il TAR ha precisato che la Regione non avrebbe potuto discostarsi da quanto previsto dal D.lgs. 123/98 (che regolava la procedura di selezione seguita: c.d. "a sportello"), in quanto tale disciplina andava considerata alla stregua dei "principi generali dell'ordinamento della Stato" e, pertanto, non ne potevano essere snaturate le caratteristiche e le connotazioni fondamentali. In estrema sintesi, il TAR ha ravvisato la dedotta violazione del D.lgs. 123 del 1998, in quanto la Regione non ha vagliato "l'ammissibilità ad istruttoria delle domande pervenute in ragione della coerenza del progetto presentato rispetto alle soglie e condizioni minime previste dal bando e connesse alle finalità dell'intervento ed alle tipologie delle iniziative da finanziare, essendosi limitata a seguire tout court l'ordine cronologico di ricezione delle domande", ed avendo ammesso ab origine all'istruttoria le sole domande teoricamente corrispondenti al valore dei contributi, come se si trattasse di una mera "procedura automatica"; come se potesse bastare la semplice presentazione dell'istanza per conseguire il beneficio.
Sulla scorta di tali motivazioni il TAR, in accoglimento dei motivi proposti dall'avv. Vizzari, ha giustamente accolto il ricorso presentato dalla Fondazione, annullando gli atti impugnati ed ordinando alla Regione di esaminare la sua domanda di finanziamento. Adesso la Fondazione potrà fondatamente auspicare di ottenere il finanziamento richiesto. Resta comunque l'amaro in bocca per le moltissime altre imprese che (né ammesse, né escluse) non potranno giovarsi della stessa opportunità.