In questa legge si identificavano nove aree metropolitane, in territori non regionali autonomi: Torino, Genova, Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari. Non si specificavano in dettaglio le caratteristiche minime necessarie del territorio per definirsi come area metropolitana e, contestualmente, si demandava alle regioni il compito di stabilirne i limiti, una volta sentitala provincia e i comuni che ne avrebbero potuto farvi parte in base a criteri di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale.
L'inerzia legislativa delle singole regioni e la non particolare definizione concettuale di area e città metropolitanafacevano sì che i dettati legislativi restassero lettera morta. Dopo 10 anni si arriva al Testo Unico degli Enti Locali (D. L. n. 267 del 2000) che incorpora pedissequamente quanto disposto nel 1990.
Arriviamo così alla riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001), il cui art. 114 attribuisce alla città metropolitana lo status di ente territoriale costitutivo della Repubblica, con pari dignità di Stato, Regioni, Provincie e Comuni. Così pure si giunge alla legge n. 131 del 2003 che, all'art. 2, delega il Governo a individuare (in attuazione del comma 2, lett. P, dell'art. 117 della Costituzione) le funzioni fondamentali egli enti locali. Anche stavolta la legge resterà lettera morta in quanto i corrispondenti decreti delegati non verranno mai emanati.
E arriviamo, finalmente, all'art. 23 della legge n. 42 del 2009, la legge delega sul federalismo fiscale, che definisce l'iter procedurale della costituzione delle città metropolitane nelle regioni a statuto ordinario (anche se in via provvisoria e transitoria ovvero "fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale della città metropolitana che sarà determinata con apposita legge"). Le fasi dell'iter erano le seguenti: primo input da parte del comune capoluogo e/o della provincia; parere della regione; referendum confermativo che interessa tutti i cittadini della provincia; istituzione della singola città metropolitana con decreto legislativo.
Con un emendamento alle nove città metropolitane italiane ricadenti nelle regioni a statuto ordinario viene aggiunta Reggio Calabria, come parte della più vasta area metropolitana dello Stretto e in previsione di una futura integrazione stabile (consorzio di città) con Messina, già città metropolitana con legge della regione Sicilia a statuto speciale.
E arriviamo, finalmente, al decreto legge n. 95 del 2012 (convertito nella legge. 135 del 7 agosto del 2012) che, abrogando l'art. 23 delle legge sul federalismo fiscale, all'art. 18 istituisce direttamente le città metropolitane fissandone una data di inizio di operatività.