Nel ricorso avverso presentato al Tribunale di Roma il 29 gennaio di quest’anno dall’avv. Ripa di Meana (difensore dell’editore di Repubblica, del suo direttore e del giornalista autore dell’articolo), è stato eccepito che la Fondazione, pur avendo “ottenuto nella sua azione il supporto della Provincia e del Comune di Reggio Calabria”, non abbia titolo ad agire in giudizio, spettando questo solo al Comune. Secondo Ripa di Meana: “non viene indicata alcuna ragione giuridica e di fatto che possa giustificare la titolarità del diritto della Fondazione a rappresentare e a identificarsi nel soggetto o nei soggetti”; Regione, Provincia e Comune “sono tutti soggetti aventi propria capacità giuridica e processuale e, come tali, unici titolari per la tutela dei loro rispettivi diritti”.
Il successivo 25 febbraio, dall’avv. Carbone del Foro reggino, sono state depositate le controdeduzioni. La Fondazione Mediterranea, che ha personalità giuridica e che è stata riconosciuta dalla Regione Calabria con legge regionale n. 22 del 5 ottobre 2007 al comma I dell’articolo 11, è una “fondazione di partecipazione” cittadina i cui “soci fondatori” sono, oltre alla promotrice Associazione Mediterranea Rhegion, il Comune e la Provincia di Reggio Calabria. La Fondazione, quindi, non ha necessità di avere “supporto” in quanto sia Comune che Provincia, nella loro qualità di “soci fondatori”, tramite loro rappresentanti sono membri del “comitato di indirizzo”. Questo Comitato, che a norma di statuto si riunisce semestralmente, fornisce le linee guida di politica gestionale cui il CdA è obbligato ad attenersi.
È riduttivo e sostanzialmente sbagliato, quindi, pensare che la decisione di querelare Repubblica sia stata semplicemente appoggiata dagli Enti Locali: si può affermare che sia stata presa dagli Enti Locali e che questi stiano operando tramite un organismo rappresentativo della cittadinanza: è tramite la Fondazione Mediterranea, quindi, che la Città e la cittadinanza tutta stanno esercitando la propria titolarità e capacità giuridica e processuale.
La notizia di questi giorni è che, nell’udienza del 21 ottobre 2008 della I sez. del Tribunale di Roma, il Giudice, implicitamente ritenendo valide le motivazioni addotte dalla Fondazione Mediterranea e superflua la prova testimoniale, ha deliberato che la causa possa essere decisa in base agli atti documentali già acquisiti al fascicolo nonché sulla base di quanto successivamente prodotto, rinviando il giudizio per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 13/10/2009.
Una piccola-grande vittoria, quindi, che pone ottimi presupposti per una conclusione positiva di una vertenza che, sostanzialmente, è stata posta contro l’arbitrarietà e l’approssimazione e la superficialità dei giudizi che i media spesso vomitano sulla nostra città.